IL GIUDICE CONCEDE SOSPENSIONE
A cura dell'avv. STEFANO SARTORE
In altre parole, l'esito positivo della messa alla prova non produce alcun effetto premiale nei confronti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
In relazione alla misura accessoria della confisca del veicolo, è già intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 75/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6 del codice della strada, «nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anzichè disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova».
Nell'esame della vicenda sottoposta alla sua attenzione, la Corte costituzionale ha rilevato come l'introduzione dell'art. 224-ter del codice della strada sia stato contestuale all'aggiunta dell'art. 186, comma 9-bis del codice della strada (le due norme sono state introdotte con la legge n. 120/2010), che prevede gli effetti «premiali» conseguenti all'estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
L'istituto della messa alla prova e' invece successivo a queste modifiche normative, in quanto introdotto con la legge n. 67/2014, che non e' intervenuto sulla portata applicativa dell'art. 224-ter, comma 6 del codice della strada.
La disparita' di trattamento e' ancora più evidente, se si considera l'affinità fra i due istituti della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità.
In entrambi casi e' prevista la prestazione di attività lavorativa non remunerata in favore della collettività ed anzi la messa alla prova presenta caratteristiche più «afflittive», prevedendo il risarcimento del danno cagionato e l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di apposito programma.
Appare pertanto irragionevole che, nonostante lo svolgimento in entrambi i casi del lavoro di pubblica utilità, l'imputato che abbia concluso positivamente la messa alla prova non possa usufruire della
stessa premialità prevista dall'art. 186, comma 9-bis del codice della strada, ottenendo dal Prefetto il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida.
L'irragionevolezza e' ancor piu' evidente se si considera che nel caso di messa alla prova dell'imputato manca anche l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, mentre il lavoro di pubblica utilità e' frutto della conversione della pena inflitta dal giudice.