SOLLEVATA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN UN CONTENZIOSO CONTRO IL COMMISSARIATO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -

 IL GIUDICE CONCEDE SOSPENSIONE  

 

A cura dell'avv. STEFANO SARTORE

 

Dopo aver scontato 12 mesi di sospensione della patente per guida in stato d'ebbrezza e aver ottenuto sentenza di estinzione del reato a seguito del superamento con esito positivo della cd. messa alla prova (MAP) al conducente è stata irrogata un'ulteriore sospensione di mesi 12 della patente di guida. Lo studio ha proposto opposizione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e in via urgente la sua immediata sospensione con restituzione della patente.
Nel merito si è chiesto che il Giudice sollevi questione di legittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, c.d.s. per contrasto con l’art. 3 Cost., oltre che per contrasto con il principio di ragionevolezza in relazione all’art. 186, comma 9-bis c.d.s., nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione  del  reato  di  guida  in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il Prefetto  non  possa  procedere  al  dimezzamento  della  sanzione accessoria della sospensione della patente di guida,  ove  sussistano le condizioni di legge per la sua applicazione.
In entrambi i casi (L.P.U. e M.A.P.) il giudice, valutato  l'esito  positivo  della prova e del lavoro di pubblica utilità,  dichiara  l'estinzione  del reato, ma soltanto in caso di esito positivo del lavoro  di  pubblica utilità l'art. 186, comma 9-bis del codice della strada  prevede  la riduzione alla meta' della sospensione della patente di guida  (e  la revoca della  confisca  del  veicolo),  mentre  alcun  corrispondente beneficio e' previsto per l'imputato che abbia  svolto  positivamente la prova).

In altre parole, l'esito positivo  della  messa  alla  prova  non produce  alcun  effetto  premiale  nei   confronti   della   sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

 

In relazione alla misura accessoria della confisca  del  veicolo, è già intervenuta  la  Corte  costituzionale  con  la  sentenza  n. 75/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale  dell'art. 224-ter, comma 6 del codice della strada, «nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione  della  sanzione   amministrativa   accessoria   della confisca del veicolo, anzichè disporne  la  restituzione  all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida  sotto  l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova».

 

Nell'esame della vicenda sottoposta alla sua attenzione, la Corte costituzionale ha rilevato come l'introduzione dell'art. 224-ter  del codice della strada sia stato contestuale all'aggiunta dell'art. 186, comma 9-bis  del  codice  della  strada  (le  due  norme  sono  state introdotte  con  la  legge  n. 120/2010),  che  prevede  gli  effetti «premiali» conseguenti  all'estinzione  del  reato  per  il  positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

 

L'istituto della messa alla prova e' invece successivo  a  queste modifiche normative, in quanto introdotto con la  legge  n.  67/2014, che non e' intervenuto sulla portata applicativa  dell'art.  224-ter, comma 6 del codice della strada.

La disparita' di trattamento  e'  ancora  più  evidente,  se  si considera l'affinità fra i due istituti della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità.

In  entrambi  casi  e'  prevista  la  prestazione  di   attività lavorativa non remunerata in favore della collettività  ed  anzi  la messa  alla  prova  presenta   caratteristiche   più  «afflittive», prevedendo il risarcimento del danno  cagionato  e  l'affidamento  al servizio sociale per lo svolgimento di apposito programma.

Appare pertanto irragionevole che, nonostante lo  svolgimento  in entrambi i casi del lavoro di pubblica utilità, l'imputato che abbia concluso positivamente la messa alla prova non possa usufruire  della

stessa premialità prevista dall'art. 186,  comma  9-bis  del  codice della strada, ottenendo dal Prefetto il dimezzamento del  periodo  di sospensione della patente di guida.

L'irragionevolezza e' ancor piu' evidente se si considera che nel caso di messa alla prova  dell'imputato  manca  anche  l'accertamento della responsabilità  penale  dell'imputato,  mentre  il  lavoro  di pubblica utilità e' frutto della conversione della pena inflitta dal giudice.